Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi

Art. 14

Canone di concessione

In vigore dal 21 dic 1982
La società è tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 3% da calcolarsi sugli introiti lordi relativi alla competenza dell'esercizio, realizzati con tutti i servizi di telecomunicazioni di cui all' della presente convenzione. Il versamento del canone deve essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale. Gli introiti lordi si intendono costituiti dalle tasse radioelettriche di bordo, dai canoni, dai contributi e dalle spese di impianto percetti dalla società per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;900#art-cci-14

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Canone di concessione (Art. 14 Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla compagnia generale Telemar S.p.a. per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo per classi di navi determinate nella predetta convenzione.) — Testo vigente | Portale Normativo