Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi

Art. 18

Deposito cauzionale

In vigore dal 21 dic 1982
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la società è tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 25.000.000, in numerario o in titoli di Stato o equiparati, al loro valore nominale. Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalità o per altre ragioni, deve essere reintegrato dalla società entro un mese dalla data della notificazione del prelievo. In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le norme previste dal precedente per il ritardato pagamento - del canone di concessione. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla società la sanzione prevista nel successivo . Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società. L'Amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la società sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la società è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;900#art-cci-18

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