Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi
Art. 11
Installazione e manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo delle navi
In vigore dal 21 dic 1982
Gli apparati radioelettrici da installare a bordo delle navi possono essere forniti direttamente dalla società all'armatore od acquistati da quest'ultimo presso terzi, purchè gli apparati stessi rispondano ai requisiti di cui al precedente .
L'installazione e la manutenzione degli apparati radioelettrici a bordo delle navi sono regolamentate come segue:
a) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori forniti in noleggio dalla società è dovuto dall'armatore un contributo di primo impianto nonché un canone annuo di noleggio, esercizio e manutenzione;
b) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori forniti in vendita dalla società è dovuto dall'armatore un canone annuo di esercizio e manutenzione;
c) per gli apparati e gli equipaggiamenti accessori non forniti dalla concessionaria è dovuto alla stessa un canone annuo di esercizio e manutenzione.
L'installazione degli apparati e degli equipaggiamenti accessori deve essere comunque effettuata a cura della società e, per i casi previsti alle lettere b) e c) del precedente comma del presente articolo, l'armatore è tenuto a corrispondere le relative spese.
È consentito alla società di far eseguire a terzi i lavori per la riparazione degli apparati radioelettrici di bordo, fermo restando le responsabilità derivanti alla società stessa in dipendenza degli impegni assunti verso l'Amministrazione per la esecuzione dei lavori e la manutenzione degli apparati stessi.
I canoni, i contributi e le spese di impianto di cui ai precedenti commi sono stabiliti mediante la stipulazione di "contratti tipo" di cui agli articoli 374 e 379 del codice p.t.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione la società e gli armatori concorderanno i nuovi contratti tipo regolanti i reciproci rapporti che saranno sottoposti all'approvazione, mediante decreto, del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile.
Prima della emanazione dei relativi provvedimenti i rapporti tra le parti restano regolati dai contratti-tipo già stipulati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;900#art-cci-11