Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi

Art. 6

Impianti ed investimenti

In vigore dal 21 dic 1982
Entro il 30 novembre di ogni anno la società ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, con adeguata documentazione, il programma degli investimenti che intende effettuare, specificando in particolare gli elementi relativi alla organizzazione - in Italia e all'estero - della società, alla consistenza delle scorte ed alla entità del personale, con particolare riguardo a quello addetto all'esercizio e alla manutenzione degli impianti. La società deve inoltre trasmettere, entro il suddetto termine, un elenco delle ditte - italiane ed estere - di cui si avvale per i lavori di manutenzione da effettuare alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi. La Società è tenuta altresì ad inviare mensilmente all'Amministrazione un elenco aggiornato comprensivo di tutti i natanti i cui impianti di bordo siano gestiti dalla Società medesima e di comunicare, di volta in volta, le eventuali variazioni che si siano verificate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;900#art-cci-6

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Impianti ed investimenti (Art. 6 Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla compagnia generale Telemar S.p.a. per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo per classi di navi determinate nella predetta convenzione.) — Testo vigente | Portale Normativo