Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi

Art. 1

Oggetto della concessione

In vigore dal 21 dic 1982
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A. PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO E DELL'ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE A BORDO DI NAVI. Premesso: che i servizi di radiocomunicazioni con le navi si pongono tra i servizi di telecomunicazioni di preminente interesse pubblico in quanto connessi sia allo sviluppo economico del Paese di cui è fattore primario l'incremento dei traffici marittimi sia alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nessuno può eseguire ed esercitare impianti di telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa concessione e che per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi la concessione è accordata a ciascun armatore mediante rilascio della licenza di esercizio della stazione di bordo, salva la facoltà per l'Amministrazione di accordare la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo per determinate classi di navi a società specializzate aventi tale precipuo scopo sociale, in base a quanto previsto nell'art. 373 dello stesso testo unico, mediante decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello della marina mercantile; che i predetti servizi di radiocomunicazioni con le navi debbono essere svolti secondo schemi operativi caratterizzati da massima semplicità e correttezza, in modo da rendere agevole ed immediata per l'utenza la disponibilità delle relative prestazioni; che l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo da parte di società concessionarie hanno finora corrisposto alle predette esigenze, consentendo indubbi vantaggi di efficienza e funzionalità del servizio sia per gli armatori interessati sia per i mittenti e i destinatari di comunicazioni a bordo delle navi sia per l'Amministrazione la quale è titolare in esclusiva del servizio in argomento e della gestione delle stazioni a terra; che sono tuttora sussistenti i motivi di opportunità in base ai quali venne adottato l'affidamento di apposita concessione alla compagnia generale Telemar S.p.a. ed in particolare quelli secondo cui: a) appare conveniente per gli utenti di questo particolare servizio avvalersi, per la migliore affidabilità dei collegamenti facenti capo a natanti in navigazione, della organizzazione apprestata dalla società in modo da consentire la massima garanzia di efficienza degli apparati di bordo e speditezza nelle modalità operative del servizio; b) risulta vantaggioso per l'Amministrazione che la concessionaria, oltre a garantire l'efficienza degli apparati e la snellezza operativa del servizio, effettui le operazioni inerenti alla riscossione delle tariffe a bordo di tutti i natanti affidati alla medesima, la quale è tenuta a rispondere dei relativi importi anche se non riscossi. Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (in seguito indicato con l'abbreviazione "codice p.t.") ed in particolare l'art. 373 di detto testo unico; Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), d'ora innanzi indicato con l'abbreviazione "Amministrazione", in persona del direttore generale dott. Ugo Monaco, all'uopo delegato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e la compagnia generale Telemar S.p.a. d'ora innanzi indicata con l'abbreviazione "società" con sede in Roma, rappresentata dal presidente cap. Antioco Ravano in forza dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione in data 29 luglio 1982 si conviene e si stipula quanto segue: . Oggetto della concessione In forza della presente convenzione sono affidati, non in esclusiva, alla società, l'impianto e l'esercizio, a bordo delle navi appartenenti alle classi indicate nel secondo comma del presente articolo, delle stazioni radioelettriche per lo svolgimento dei pubblici servizi di telecomunicazioni, relativi al servizio mobile marittimo, comprensivi di quelli realizzati mediante l'utilizzazione di satelliti artificiali. Le classi di navi per le quali è affidato alla società l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui al precedente primo comma sono le seguenti: a) navi da carico ivi comprese le navi da salvataggio e quelle ad uso privato; b) navi da passeggeri; c) navi da diporto; d) imbarcazioni da diporto superiori a 25 tonnellate di stazza lorda; e) imbarcazioni da diporto inferiori a 25 tonnellate di stazza lorda abilitate alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa nonché quelle abilitate alla navigazione entro le sei miglia dalla costa, che effettuino traffico di corrispondenza pubblica; f) navi da pesca superiori a 300 tonnellate di stazza lorda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;900#art-cci-1

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