Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi

Art. 5

Requisiti tecnici degli impianti di bordo

In vigore dal 21 dic 1982
Gli impianti radioelettrici di bordo, attraverso i quali vengono espletati i servizi di telecomunicazioni oggetto della presente convenzione, devono corrispondere a tutti i requisiti tecnici derivanti da convenzioni e regolamenti internazionali nonché alle norme vigenti in ambito nazionale ed alle norme che possano essere emanate nel corso della concessione in applicazione del disposto dell'art. 354 del codice p.t. Tutti gli apparati e le eventuali modifiche di essi devono avere sempre la preventiva approvazione di cui all'art. 360 del sopra richiamato codice p.t. I collaudi e le ispezioni di cui all'art. 365 del codice p.t. sono effettuati da funzionari tecnici appositamente incaricati dall'Amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;900#art-cci-5

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Requisiti tecnici degli impianti di bordo (Art. 5 Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata il 29 settembre 1982 dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dalla compagnia generale Telemar S.p.a. per la concessione, non in esclusiva, dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche di bordo per classi di navi determinate nella predetta convenzione.) — Testo vigente | Portale Normativo