Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi
Art. 5
5 / 22Requisiti tecnici degli impianti di bordo
In vigore dal 21 dic 1982
Gli impianti radioelettrici di bordo, attraverso i quali vengono
espletati i servizi di telecomunicazioni oggetto della presente convenzione, devono corrispondere a tutti i requisiti tecnici derivanti da convenzioni e regolamenti internazionali nonché alle norme vigenti in ambito nazionale ed alle norme che possano essere emanate nel corso della concessione in applicazione del disposto dell'art. 354 del codice p.t.
Tutti gli apparati e le eventuali modifiche di essi devono avere
sempre la preventiva approvazione di cui all'art. 360 del sopra richiamato codice p.t.
I collaudi e le ispezioni di cui all'art. 365 del codice p.t. sono effettuati da funzionari tecnici appositamente incaricati dall'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;900#art-cci-5