Convenzione concessione impianto e esercizio stazioni radioeletriche a bordo navi
Art. 14
14 / 22Canone di concessione
In vigore dal 21 dic 1982
La società è tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 3% da calcolarsi sugli introiti lordi relativi alla competenza dell'esercizio, realizzati con tutti i servizi di telecomunicazioni di cui all' della presente convenzione.
Il versamento del canone deve essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.
Gli introiti lordi si intendono costituiti dalle tasse radioelettriche di bordo, dai canoni, dai contributi e dalle spese di impianto percetti dalla società per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-19;900#art-cci-14