Art. 4
In vigore dal 25 set 1982
Ai fini del presente decreto, il marchio distintivo comunitario di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 deve essere conforme all'allegato II e deve essere apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su ciascun materiale elettrico.
È vietato l'impiego, sul materiale oggetto del presente decreto, di marchi o di iscrizioni che possano creare confusione con il marchio di cui all'allegato II.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;675#art-4