Art. 5
In vigore dal 25 set 1982
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, adegua al progresso tecnico il contenuto delle norme armonizzate di cui agli allegati I e II al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;675#art-5