Art. 2

In vigore dal 25 set 1982
Il materiale elettrico di cui al precedente può essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se è conforme oltre che alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 anche a quelle del presente decreto.
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Art. 2 Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione. — Testo vigente | Portale Normativo