Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 set 1982
Il materiale elettrico di cui al precedente può essere venduto, circolare liberamente ed essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se è conforme oltre che alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 anche a quelle del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;675#art-2