Art. 6

In vigore dal 25 set 1982
Chiunque viola le disposizioni di cui all' è punito con l'ammenda da L. 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto sino ad un anno. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all' è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 2 milioni. Per l'irrogazione della predetta sanzione amministrativa e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 17, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano, in via transitoria, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976 che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 e 13 di quest'ultima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;675#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo