Art. 4
4 / 7In vigore dal 25 set 1982
Ai fini del presente decreto, il marchio distintivo comunitario di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica che attua la direttiva (CEE) n. 76/117 deve essere conforme all'allegato II e deve essere apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su ciascun materiale elettrico.
È vietato l'impiego, sul materiale oggetto del presente decreto, di marchi o di iscrizioni che possano creare confusione con il marchio di cui all'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;675#art-4