RegolamentoCapo VII

Art. 59

Modalità di spedizione delle carte manoscritte

In vigore dal 1 ott 1982
Le carte manoscritte debbono essere spedite sotto fasce mobili od entro involucri aperti o facilmente apribili. Quando non siano confezionate in modo da potersi verificare sono trattate come lettere. Sono egualmente sottoposte alla tariffa delle lettere, quando questa risulti inferiore a quella delle carte manoscritte. I pieghi di carte manoscritte di peso o di dimensioni maggiori di quelli prescritti non hanno corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-59

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Modalità di spedizione delle carte manoscritte (Art. 59 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo