Regolamento›Capo VII
Art. 59
100 / 254Modalità di spedizione delle carte manoscritte
In vigore dal 1 ott 1982
Le carte manoscritte debbono essere spedite sotto fasce mobili od entro involucri aperti o facilmente apribili.
Quando non siano confezionate in modo da potersi verificare sono trattate come lettere.
Sono egualmente sottoposte alla tariffa delle lettere, quando questa risulti inferiore a quella delle carte manoscritte.
I pieghi di carte manoscritte di peso o di dimensioni maggiori di quelli prescritti non hanno corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-59