RegolamentoCapo VII

Art. 60

Elenchi e lettere di accompagnamento

In vigore dal 1 ott 1982
Nei pieghi di carte manoscritte possono essere inclusi elenchi indicativi ed il contenuto può essere ripartito in inserti. Su ogni inserto possono indicarsi gli estremi delle lettere cui le carte si riferiscono. È consentito, inoltre, includere nei pieghi stessi, sia ordinari che raccomandati, una lettera, chiusa od aperta, diretta allo stesso destinatario del piego, a condizione che questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sulla busta od involucro sia scritta dal mittente la indicazione "manoscritti con lettera di accompagnamento". Le istanze in carta bollata accompagnanti documenti sono considerate come lettere di un solo porto anche se eccedenti il peso di 20 grammi e per ciascuna di esse deve essere corrisposta la relativa tassa. I pieghi non rispondenti a tutte le condizioni stabilite dal presente articolo sono sottoposti interamente alla tassa delle lettere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-60

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Elenchi e lettere di accompagnamento (Art. 60 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo