Regolamento›Capo VII
Art. 58
Carte manoscritte
In vigore dal 1 ott 1982
Sono considerate carte manoscritte i documenti, gli atti e le carte in genere scritti o disegnati a mano od a macchina, in tutto od in parte, a condizione che non abbiano carattere di corrispondenza attuale e personale e non possano essere considerati come stampe.
Sono considerate carte manoscritte anche le lettere aperte e le cartoline di Stato o dell'industria privata ed in genere qualsiasi altra corrispondenza epistolare, anche se realizzata a mezzo di formulari predisposti a stampa, che abbiano già avuto un precedente corso ed abbiano, pertanto, perduto il carattere di corrispondenza attuale, assumendo quello di semplici documenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-58