RegolamentoCapo VII

Art. 58

Carte manoscritte

In vigore dal 1 ott 1982
Sono considerate carte manoscritte i documenti, gli atti e le carte in genere scritti o disegnati a mano od a macchina, in tutto od in parte, a condizione che non abbiano carattere di corrispondenza attuale e personale e non possano essere considerati come stampe. Sono considerate carte manoscritte anche le lettere aperte e le cartoline di Stato o dell'industria privata ed in genere qualsiasi altra corrispondenza epistolare, anche se realizzata a mezzo di formulari predisposti a stampa, che abbiano già avuto un precedente corso ed abbiano, pertanto, perduto il carattere di corrispondenza attuale, assumendo quello di semplici documenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Carte manoscritte (Art. 58 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo