Regolamento›Capo VIII
Art. 61
Definizione delle stampe
In vigore dal 1 ott 1982
Sono considerate stampe le impressioni o le riproduzioni ottenute su carta, cartone o altra materia comunemente usata per la stampa, mediante qualsiasi procedimento tecnico, eccetto quelle ottenute con il decalco, coi timbri a carattere fissi o mobili e con la macchina per scrivere.
Sono ammesse allo stesso trattamento le bozze di stampa, le carte punteggiate ad uso dei ciechi, le incisioni, le fotografie, le immagini, i disegni, le carte geografiche e le schede meccanografiche non trattate; le schede meccanografiche trattate, invece, sono considerate lettere.
Sono esclusi dal trattamento delle stampe i francobolli o modelli di francatura, anche se annullati, come pare tutte le stampe che costituiscono il segno rappresentativo di un valore. È però consentito di applicare marche da bollo sulle stampe in genere, sulle fatture e su conti uniti ad esse, giusta le disposizioni vigenti in materia di bollo, come pure di accludervi francobolli per una ulteriore spedizione o per il rinvio delle stampe medesime, e di accompagnarle con cartoline postali, fasce o buste, affrancate o meno, con o senza l'indicazione dell'indirizzo del mittente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-61