Art. 6
In vigore dal 26 lug 1984
I giudizi indicati nell' sono regolati, per quanto non previsto nel presente decreto, dalle norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, da quelle del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonché dalle successive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.
Fatto salvo il disposto di cui all', fino a quando la regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri ed agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984, n. 204) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. l, 2, primo comma, lett. c e d, e 11 del presente D.P.R., ed ha inoltre dichiarato, visto ed applicato l'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale di ogni altra disposizione del citato decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;240#art-6