Art. 2
In vigore dal 26 lug 1984
Sono attribuiti alla sezione di cui al precedente articolo, in base alle norme ed ai principi concernenti la attività giurisdizionale della Corte dei conti:
a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;
b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi ad istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici ed organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi verificato nel territorio della regione;
c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli altri enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, allo atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;
d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica attribuiti o che saranno attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.
Nei giudizi di cui alle lettere c) e d), limitatamente alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il vice procuratore generale presso di essa possono richiedere agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione, i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984, n. 204) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. l, 2, primo comma, lett. c e d, e 11 del presente D.P.R., ed ha inoltre dichiarato, visto ed applicato l'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale di ogni altra disposizione del citato decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;240#art-2