Art. 1

In vigore dal 26 lug 1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Sentito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti; Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 aprile 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: . Per la regione Sardegna è istituita una sezione giurisdizionale della Corte dei conti con sede in Cagliari.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984, n. 204) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;240#art-1

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