Art. 4

In vigore dal 26 lug 1984
Contro le decisioni della sezione giurisdizionale nei giudizi di cui all', lettere a), b) e d), limitatamente alla materia di contabilità pubblica, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Le sezioni riunite regionali di cui al successivo deliberano in conformità degli articoli 40 e 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sul rendiconto generale della regione verificato dalla sezione di controllo. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse contemporaneamente al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984, n. 204) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. l, 2, primo comma, lett. c e d, e 11 del presente D.P.R., ed ha inoltre dichiarato, visto ed applicato l'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale di ogni altra disposizione del citato decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;240#art-4

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