Art. 11
In vigore dal 26 lug 1984
Le sezioni giurisdizionali inizieranno il loro funzionamento il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.
I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni a norma dell' e seguenti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul conto da parte del magistrato relatore.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984, n. 204) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;240#art-11