Art. 12
In vigore dal 26 lug 1984
All'onere derivante per l'anno 1982 dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 550 milioni, in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - DARIDA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 9
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 12-18 luglio 1984, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984, n. 204) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. l, 2, primo comma, lett. c e d, e 11 del presente D.P.R., ed ha inoltre dichiarato, visto ed applicato l'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale di ogni altra disposizione del citato decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-29;240#art-12