Titolo II
Art. 45
Trattamento economico
In vigore dal 25 giu 1982
Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l', è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.
L'indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-45