Titolo III
Art. 47
Modalità di inquadramento
In vigore dal 25 giu 1982
L'inquadramento nelle singole qualifiche di ciascuno dei ruoli tecnici indicati nel precedente articolo, viene disposto, a partire da quella più elevata, secondo le corrispondenze fra le qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei ruoli tecnici fissate nell'allegata tabella, seguendo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianità riconosciuta in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.
L'inquadramento nelle singole qualifiche dei ruoli tecnici può essere disposto anche in soprannumero con corrispondente accantonamento di altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo e, ove occorra, nelle qualifiche intermedie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-47