Titolo III

Art. 48

Inquadramento in un ruolo superiore

In vigore dal 1 nov 1986
Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo immediatamente superiore a quello nel quale potrebbe essere inquadrato ai sensi dell', può chiedere di sostenere la prova pratica per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo suddetto. Il personale che in base ad atti formali dell'Amministrazione - risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie di un profilo superiore a quello in cui potrebbe essere inquadrato ai sensi dell', può chiedere di sostenere la prova pratica prevista per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo superiore, purchè in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso a detto ruolo. L'accertamento sulla corrispondenza delle mansioni è effettuato dalla commissione esaminatrice del concorso, in base agli atti del fascicolo dei candidati. La stessa commissione, qualora il personale di cui ai precedenti commi 1 e 2 non superi la prova pratica che ha chiesto di sostenere, individua, in relazione al livello di preparazione dimostrato, il ruolo tecnico nel quale il personale suddetto può essere inquadrato, purchè l'inquadramento non comporti attribuzioni di qualifica funzionale inferiore a quella rivestita nel ruolo di provenienza. È data facoltà ai candidati, dopo aver preso atto dell'esito della prova stessa e comunque prima che abbiano inizio le procedure per l'inquadramento, di rinunziare al passaggio nei ruoli tecnici.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-48

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Inquadramento in un ruolo superiore (Art. 48 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica.) — Testo vigente | Portale Normativo