Titolo II

Art. 43

Impiego in operazioni di polizia e di soccorso

In vigore dal 25 giu 1982
Il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-43

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Impiego in operazioni di polizia e di soccorso (Art. 43 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica.) — Testo vigente | Portale Normativo