Art. 45 · Trattamento economico
Titolo II

Art. 45

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Trattamento economico

In vigore dal 25 giu 1982
Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l', è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo. L'indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-45