Capo II
Art. 65
Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti.
In vigore dal 17 nov 2018
Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell', numeri 2, 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è compilato:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126;
c) per il commissario capo, il commissario, il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo è espresso dal questore;
d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.
Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-65