Titolo II›Capo I
Art. 60
Riammissione in servizio
In vigore dal 15 lug 1999
La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto è disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 9 luglio 1999, n. 284 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1999, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-60