Capo II

Art. 61

Norme relative agli scrutini

In vigore dal 25 giu 1982
Non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto legislativo, sono disciplinati dall' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte anche in relazione alla sede di servizio. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
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Norme relative agli scrutini (Art. 61 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo