Capo II
Art. 64
Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
In vigore dal 17 nov 2018
Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è compilato:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126;
c) per il commissario capo, il commissario ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale il personale interessato presta servizio;
d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio;
e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.
Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all', lettera a) della legge 1 aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo è il direttore dell'ufficio predetto.
Per i commissari capo, commissari e vice commissari e qualifiche equiparate in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell' della legge 1o aprile 1981, n 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall' della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalità ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-64