Capo II
Art. 63
Giudizio complessivo
In vigore dal 25 giu 1982
L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.
Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.
L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione de rapporto informativo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-63