Art. 2
In vigore dal 31 lug 1982
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina immessa sul mercato è fissato in 0,40 g/l.
Il tenore di piombo della benzina verrà determinato secondo i metodi di riferimento indicati in allegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;485#art-2