Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 31 lug 1982
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il tenore massimo consentito di composti di piombo, calcolato in piombo, della benzina immessa sul mercato è fissato in 0,40 g/l. Il tenore di piombo della benzina verrà determinato secondo i metodi di riferimento indicati in allegato.
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