Art. 5

In vigore dal 31 lug 1982
Qualora, a causa di un mutamento improvviso dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi, sopravvengano difficoltà per l'applicazione del limite relativo alla concentrazione di piombo nella benzina di cui all', con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti, può essere autorizzato un limite superiore per un periodo di quattro mesi e per l'ulteriore periodo consentito con deliberazione del Consiglio dei Ministri della Comunità, ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 78/611 del 29 giugno 1978.
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Art. 5 Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli | Portale Normativo