Art. 7

In vigore dal 31 lug 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 maggio 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - MARCORA - DE MICHELIS Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1982 Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 8
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Art. 7 Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli | Portale Normativo