Art. 7
In vigore dal 31 lug 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - ALTISSIMO - MARCORA - DE MICHELIS
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 8
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;485#art-7