Art. 4
In vigore dal 31 lug 1982
Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti potrà essere diminuito il tenore massimo di piombo di cui all' fino al limite dello 0,15 g/l.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;485#art-4