Capo II
Art. 4
Composizione del consiglio direttivo
In vigore dal 10 set 1999
Il consiglio direttivo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, è composto:
a) dal direttore dell'osservatorio, che lo presiede;
b) da quattro esperti scelti fra otto nominativi designati dal C.R.A. fra gli astronomi ordinari o straordinari non appartenenti all'osservatorio stesso o fra i professori ordinari o straordinari di discipline astronomiche di cui uno, in ogni caso e ove possibile, appartenente all'Università locale ove ha sede l'osservatorio;
c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) da quattro rappresentanti del personale dell'osservatorio, eletti dal personale stesso in quattro collegi separati in rappresentanza rispettivamente degli astronomi ordinari e straordinari, degli astronomi associati, dei ricercatori astronomi e del personale tecnico e amministrativo.
Il consiglio si rinnova ogni tre anni.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 23 luglio 1999, n. 296 ha disposto (con l'art. 13 comma 3) che: "Il termine del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA), di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982, e' differito sino alla data di insediamento del consiglio direttivo dell'INAF; a tale data il CRA e' soppresso e le sue funzioni sono esercitate dal consiglio direttivo dell'INAF fino alla data di cui al primo periodo del presente comma."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-4