Titolo I

Art. 2

Consiglio per le ricerche astronomiche

In vigore dal 2 mag 1982
Allo scopo di coordinare la ricerca astronomica degli osservatori è istituito il Consiglio per le ricerche astronomiche, (C.R.A.), organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed è composto da: a) quattro professori ordinari o straordinari o associati di discipline astronomiche nelle università italiane, di cui almeno due ordinari o straordinari ed uno associato; b) un ricercatore di discipline astronomiche nelle università italiane; c) quattro astronomi ordinari o straordinari o associati di cui almeno due ordinari o straordinari ed uno associato; d) un ricercatore astronomo; e) il direttore generale dell'istruzione universitaria e un altro rappresentante del Ministero della pubblica istruzione scelto dal Ministro su una terna indicata dal C.U.N.; f) due esperti in rappresentanza di enti pubblici di ricerca operanti nel settore astronomico, designati dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti di cui alla lettera a) sono eletti dai professori ordinari, straordinari e associati di discipline astronomiche in collegio unico. I componenti di cui alla lettera c) sono eletti dagli astronomi ordinari, straordinari e associati in collegio unico. I componenti di cui alle lettere b) e d) sono eletti, rispettivamente, dai ricercatori delle università delle stesse discipline e dai ricercatori astronomi. Possono partecipare alle sedute del C.R.A. con voto consultivo i direttori degli osservatori astronomici e astrofisici. Possono partecipare alle sedute del C.R.A. esperti stranieri in numero non superiore a due su invito dello stesso consiglio. Il consiglio coordina lo sviluppo della ricerca astronomica ed astrofisica degli osservatori con particolare riferimento ai progetti di interesse nazionale ed internazionale. Formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la programmazione nazionale dello sviluppo della ricerca e per l'elaborazione di eventuali progetti di ricerca e, in genere, in ordine ai rapporti con gli; altri enti nazionali ed internazionali di ricerca nel settore astronomico e astrofisico. Formula inoltre proposte al Ministro della pubblica istruzione relativamente all'istituzione, ristrutturazione, fusione e soppressione di osservatori astronomici ed astrofisici. Esprime il proprio parere nelle seguenti materie: progetti nazionali ed internazionali; potenziamento delle strutture e ripartizione dei fondi di bilancio e del personale degli osservatori; criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca tra i vari progetti di interesse nazionale ed internazionale presentati. Esso elegge nel suo seno un vice-presidente. Il consiglio si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del consiglio più di due volte consecutivamente. Per l'assolvimento dei compiti di segreteria del consiglio il Ministro della pubblica istruzione assegna personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice, prevalendo, a parità, il voto del presidente. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La carica di componente del consiglio, per i professori universitari, è compatibile con l'impegno a tempo pieno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo