Capo III
Art. 9
Funzioni degli astronomi ordinari e straordinari
In vigore dal 2 mag 1982
Gli astronomi ordinari e straordinari partecipano all'elaborazione dei programmi di ricerca ed alla loro attuazione, all'attività di servizio dell'osservatorio e possono dirigere l'attività di servizio e coordinare le attività di ricerca effettuate in uno o più settori dell'osservatorio.
Qualora siano stipulate convenzioni tra l'università e l'osservatorio ai sensi dell'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli astronomi ordinari e straordinari possono essere chiamati a collaborare per lo svolgimento di attività didattiche.
L'attività di ricerca scientifica deve essere svolta nell'ambito dei fini istituzionali dell'osservatorio e dei programmi di ricerca approvati dal consiglio direttivo.
Le funzioni di direzione e coordinamento sono assegnate dal direttore dell'osservatorio, previa deliberazione del consiglio direttivo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-9