Capo II
Art. 7
Collegio dei revisori
In vigore dal 2 mag 1982
Presso ciascun osservatorio, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da:
un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assume la presidenza;
due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria.
I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettuano verifiche di cassa.
I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio direttivo.
Essi durano in carica un triennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-7