Capo III
Art. 14
Dotazione organica dei posti di astronomi associati
In vigore dal 2 mag 1982
La dotazione organica della fascia degli astronomi associati è fissata in ottanta posti. Tali posti sono prelevati da quelli previsti dall', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
La ripartizione dei posti tra gli osservatori astronomici è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le motivate richieste degli osservatori e il C.R.A., sulla base dei programmi di ricerca e delle dimensioni e dotazioni della struttura.
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di astronomo associato sono coperti mediante chiamata di coloro che abbiano superato i giudizi idoneativi per i raggruppamenti relativi alle discipline astronomiche e astrofisiche di cui all'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le chiamate sono effettuate, a domanda dell'interessato, dal consiglio direttivo.
I residui posti, esaurite le prime due tornate dei giudizi idoneativi di cui al precedente comma, sono coperti mediante pubblico concorso. I concorsi vanno banditi nell'arco di un triennio, nel caso in cui i posti residui siano superiori alla metà di quelli previsti nel presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-14