Capo III
Art. 19
Trasferimenti
In vigore dal 2 mag 1982
I posti di astronomo ordinario possono essere coperti per trasferimento di astronomi ordinari di altri osservatori ovvero di professori ordinari di discipline astronomiche o astrofisiche.
Le stesse disposizioni valgono per i posti di astronomo associato.
I trasferimenti sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione su deliberazione del consiglio direttivo con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme sui trasferimenti dei professori universitari e sentito in ogni caso il C.R.A. per il trasferimento dei professori universitari.
Gli astronomi ordinari e associati confermati, dopo un triennio dalla nomina, possono essere chiamati sui posti vacanti rispettivamente di professore ordinario o associato per discipline astronomiche o astrofisiche, sentito il C.U.N., con l'osservanza delle norme sui trasferimenti dei professori universitari.
Il trasferimento a domanda dei ricercatori tra osservatori è disposto dal consiglio direttivo previa dichiarazione della vacanza del posto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-19