Titolo II
Art. 21
Consiglio nazionale geofisico
In vigore dal 2 mag 1982
Allo scopo di coordinare la ricerca geofisica e vulcanologica dell'osservatorio vesuviano e degli altri enti pubblici di ricerca operanti nel settore e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, è istituito il Consiglio nazionale geofisico (CO.NA.G.) quale organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione.
Il consiglio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed è composto da:
a) tre professori universitari di discipline vulcanologiche e geofisiche nelle università italiane, di cui due ordinari o straordinari ed uno associato;
b) un ricercatore di discipline vulcanologiche e geofisiche nelle università italiane;
c) due geofisici di cui uno ordinario o straordinario ed uno associato dell'osservatorio vesuviano;
d) un ricercatore geofisico dell'osservatorio vesuviano;
e) il direttore generale dell'istruzione universitaria e un altro rappresentante del Ministero della pubblica istruzione scelto dal Ministro, su una terna indicata dal CUN;
f) un esperto per ciascuno degli enti di ricerca operanti nel settore geofisico sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, designato dall'ente stesso;
g) due esperti di altri enti pubblici di ricerca operanti nel settore, designati dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
h) il direttore dell'osservatorio vesuviano.
I componenti di cui alla lettera a) sono eletti dai professori ordinari, straordinari e associati di discipline vulcanologiche e geofisiche in collegio unico. I componenti di cui alla lettera c) sono eletti dai geofisici ordinari o straordinari e associati costituiti in collegio unico.
I componenti di cui alle lettere b) e d) sono eletti rispettivamente dai ricercatori delle università delle stesse discipline e dai ricercatori geofisici dell'osservatorio vulcanologico.
Possono partecipare alle sedute del CO.NA.G. esperti stranieri in numero non superiore a due, su invito dello stesso consiglio.
Il consiglio coordina lo sviluppo della ricerca svolta da enti operanti nel settore delle scienze geofisiche, sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per l'elaborazione di eventuali progetti di ricerca e di realizzazione dei servizi di rilevazione e, in genere, in ordine ai rapporti con gli altri enti nazionali ed internazionali di ricerca nel settore vulcanologico e geofisico.
Formula inoltre proposte al Ministro della pubblica istruzione relativamente all'eventuale istituzione di osservatori geofisici e vulcanologici.
Esprime il proprio parere nelle seguenti materie:
progetti nazionali ed internazionali;
potenziamento delle strutture e assegnazione dei fondi di bilancio e del personale degli osservatori;
criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca tra i vari progetti di interesse nazionale ed internazionale.
Esso elegge nel suo seno un vice-presidente.
Il consiglio si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del consiglio più di due volte consecutivamente.
Per l'assolvimento dei compiti di segreteria del consiglio il Ministro della pubblica istruzione assegna il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale.
Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice, prevalendo, a parità, il voto del presidente.
Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
La carica di componente del consiglio, per i professori universitari, è compatibile con l'impegno a tempo pieno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-21