Capo II

Art. 25

Direttore dell'osservatorio vesuviano

In vigore dal 2 mag 1982
Il direttore dell'osservatorio è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CO.NA.G., fra i professori ordinari e straordinari di discipline geofisiche o vulcanologiche o fra i geofisici ordinari o straordinari dell'osservatorio stesso o fra esperti stranieri di riconosciuta alta competenza. Il direttore dell'osservatorio dura in carica tre anni. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'osservatorio, presiede il consiglio direttivo, sovrintende alle attività dell'osservatorio, coordina i programmi di ricerca, provvede agli atti di gestione non riservati al consiglio direttivo, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, esercita la vigilanza sul personale in servizio presso l'osservatorio, cura il funzionamento dei relativi servizi e l'osservanza di tutte le norme concernenti l'osservatorio. Il direttore, nell'esercizio delle attribuzioni di sua competenza in materia amministrativo-contabile, è coadiuvato da una giunta composta dal vice-direttore e dai rappresentanti del Ministero del tesoro e della pubblica istruzione. Nel caso sia nominato direttore un professore universitario, lo stesso può essere collocato in aspettativa ai sensi dell' commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero può richiedere una limitazione dell'attività didattica ai sensi dell', comma secondo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Nel caso sia nominato direttore un esperto straniero, il decreto di nomina deve determinare il trattamento economico e i relativi obblighi. La spesa graverà sui fondi destinati ai contratti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
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Art. 25 Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. — Direttore dell'osservatorio vesuviano | Portale Normativo