Titolo I

Art. 1

Finalità degli osservatori astronomici e astrofisici

In vigore dal 2 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28; Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: . Finalità degli osservatori astronomici e astrofisici Gli osservatori astronomici e astrofisici sono istituti scientifici aventi per fine la ricerca astronomica ed astrofisica nei suoi vari aspetti; essi sono dotati di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Nell'ambito dei loro compiti istituzionali gli osservatori astronomici e astrofisici possono svolgere attività di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati mediante convenzioni o contratti da stipulare in conformità al regolamento amministrativo-contabile di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-1

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Art. 1 Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. — Finalità degli osservatori astronomici e astrofisici | Portale Normativo