Titolo I
Art. 1
1 / 51Finalità degli osservatori astronomici e astrofisici
In vigore dal 2 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto:
.
Finalità degli osservatori astronomici e astrofisici
Gli osservatori astronomici e astrofisici sono istituti scientifici aventi per fine la ricerca astronomica ed astrofisica nei suoi vari aspetti; essi sono dotati di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Nell'ambito dei loro compiti istituzionali gli osservatori astronomici e astrofisici possono svolgere attività di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati mediante convenzioni o contratti da stipulare in conformità al regolamento amministrativo-contabile di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;163#art-1